RIFERIMENTI NORMATIVI
Il Registro Professionale Nazionale Professionisti della Nutrizione è un Registro inserito all’interno dell’Associazione Professionale UPSSN, regolamentata dalla Legge, 14/01/2013.
VEDI MEGLIO:
Legge, 14/01/2013 n. 4, GU 26/01/2013
Aggiornato il 05/02/2013
Lo statuto delle professioni non regolamentate entra in vigore il 10 febbraio 2013.
E ‘stata infatti pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 26 gennaio 2013, n. 22 la Legge 14 gennaio 2013, n. 4.
Le nuove norme definiscono la “professione non organizzata in ordini o collegi” L’attività economica, anche organizzata, prevalentemente tramite lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell’articolo 2229 cc , e delle attività e dei mestieri artigianali, di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative.
Si introduce il principio del libero esercizio della professione sull’autonomia, sulle competenze e sull’indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica del professionista.
Si ritiene inoltre che si tratti di una corretta professione, di una società o di una forma di lavoro dipendente.
I professionisti possono essere considerati un sistema di gestione delle informazioni, in base a regole di regole deontologiche, favorendo la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza.
Le associazioni sono forme aggregative che si associano, sono in grado di agire e di considerare le istituzioni e le agenzie e le istituzioni nelle sedi politiche e istituzionali.
I neo Professionisti al seguito positivo degli esami, faranno il giuramento al codice deontologico del Registro Professionale e dopo saranno iscritti nel Registro Professionale Nazionale regolamentato dalla legge 4/2013, per la loro specifica competenza acquisita, potranno esercitare liberamente la professione secondo il proprio codice deontologico di appartenenza e secondo il codice civile dall’articolo 2229 al 2238.
VEDI ARTICOLO 2229 CC
Del lavoro subordinato in particolari rapporti
codice civile, libro v, titolo iv, agg. al 29/06/2012
Codice Civile
Libro Quinto
Del lavoro
Titolo III
Del lavoro autonomo
Capo I
Disposizioni generali
Arte. 2222.
Contratto d’opera.
Quando si è obbligati a rispettare un corrispettivo di un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applica le norme di questo capo, salvo che il rapporto con una particolare .
Cfr. Cassazione Civile, sez. lavoro, sentenza 27 luglio 2009, n. 17455 in Altalex Massimario.
Arte. 2223.
Prestazione della materia.
Le norme di questo titolo sono osservate anche se la materia è stata prestata dal prestatore d’opera, purché le parti non siano state prese in considerazione nella materia, nel caso in cui le norme sulla vendita.
Arte. 2224.
Esecuzione dell’opera.
Se il prestatore d’opera non procede all’esecuzione dell’opera, il committente può fissare un congruo termine, entro il quale il prestatore d’opera deve conformarsi a tali condizioni.
Trascorso inutilmente il termine fissato, il committente può recedere dal contratto, salvo il diritto al risarcimento dei danni.
Arte. 2225.
Corrispettivo.
Il corrispettivo, se non è detto dalle parti, non è mai stato valutato secondo le tariffe professionali o gli usi, è stabilito dal giudice in relazione al risultato normale necessario per ottenerlo.
Cfr. Cassazione Civile, sez. I, sentenza 4 aprile 2008, n. 8730 in Altalex Massimario.
Arte. 2226.
Difformità e vizi dell’opera .
L’accettazione espressa o tacita dell’opera libera il prestatore d’opera dalla responsabilità per la vità della persona, se l’atto dell’accettazione fosse noto al committente o facilmente riconoscibili, purché in questo caso non siano stati dolosamente occultati .
Il committente deve, una pena di decadenza denunziare le difformità ei vizi occulta al prestatore d’opera entro otto giorni dalla scoperta. L’azione è prescrive entro un anno dalla consegna.
I diritti del committente nel caso di difformità o di vizi dell’opera sono regolati dall’articolo 1668.
Cfr. Tribunale di Chieti, sentenza 26 febbraio 2008 in Altalex Massimario.
Arte. 2227.
Recesso unilaterale dal contratto.
Il committente può recedere dal contratto, ancorché sia iniziata l’esecuzione dell’opera, tenendo conto del prestatore d’opera delle spese, del lavoro eseguito e del mancato guadagno.
Arte. 2228.
Impossibilità sopravvenuta della esecuzione dell’opera.
Se l’esecuzione dell’opera diventa impossibile per causa non imputabile ad alcuna delle parti, il prestatore d’opera ha diritto ad un compenso per il lavoro prestato in relazione all’utilità della parte dell’opera compiuta.
Capo II
Delle professioni intellettuali
Arte. 2229.
Esercizio delle professioni intellettuali.
La legge determina le professioni intellettuali per l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi o elenchi.
L’accertamento dei requisiti per l’iscrizione negli albi o negli elenchi, la tenuta dei diritti e il potere disciplinare sugli iscritti sono richiesti [alle associazioni professionali] (1), sotto la vigilanza dello Stato, salvo che la legge disponga diversamente.
Contro il rifiuto dell’iscrizione o la cancellazione dagli albori, e contro i regolamenti disciplinari che importano la perdita o la sospensione del diritto all’esercizio della professione è ammesso in via giurisdizionale nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi speciali.
(1) Le norme corporative sono state abrogate con RDL 9 agosto 1943, n. 721.
Arte. 2230.
Prestazione d’opera intellettuale.
Il contratto che ha per oggetto una prestazione d’opera è regolato dalle norme e, in quanto riguarda le modalità con la natura del rapporto, dalle parti del capo precedente.
Sono salve le leggi delle leggi speciali.
Arte. 2231.
Mancanza d’iscrizione.
Quando l’esercizio di un’attività professionale è condizionato all’iscrizione in un albo o elenco, la prestazione eseguita da chi non è iscritto non gli dà azione per il pagamento della retribuzione.
La cancellazione dall’albo o elenco risolve il contratto in corso, salvo il diritto del prestatore d’opera al rimborso delle spese incontrate e a un compenso adeguato all’utilità del lavoro compiuto.
Cfr. Cassazione Civile, sez. I, sentenza 1 aprile 2008, n. 8445 e Cassazione Civile, sez. II, sentenza 11 giugno 2008, n. 15530 in Altalex Massimario.
Art. 2232.
Esecuzione dell’opera.
Il prestatore d’opera deve eseguire personalmente l’incarico assunto. Può tuttavia valersi, sotto la propria direzione e responsabilità, di sostituti e ausiliari, se la collaborazione di altri è consentita dal contratto o dagli usi e non è incompatibile con l’oggetto della prestazione.
Art. 2233.
Compenso.
Il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice, [sentito il parere dell’associazione professionale a cui il professionista appartiene] (1).
In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all’importanza dell’opera e al decoro della professione.
Sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali (2).
(1) Le norme corporative sono state abrogate con R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721.
(2) Questo comma è stato così sostituito dall’art. 2, comma 2 bis, del D.L. 4 luglio 2006, n. 233, convertito, con modificazioni, nella L. 4 agosto 2006, n. 248.
Art. 2234.
Spese e acconti.
Il cliente, salvo diversa pattuizione, deve anticipare al prestatore d’opera le spese occorrenti al compimento dell’opera e corrispondere, secondo gli usi, gli acconti sul compenso.
Art. 2235.
Divieto di ritenzione.
Il prestatore d’opera non può ritenere le cose e i documenti ricevuti, se non per il periodo strettamente necessario alla tutela dei propri diritti secondo le leggi professionali.
Art. 2236.
Responsabilità del prestatore di opera.
La prestazione implica la soluzione di problemi tecnici, il prestatore d’opera non di ferro grave.
Cfr. Cassazione Civile, sez. III, sentenza 18 aprile 2007, n. 9238, Tribunale di Bari, sez. III civile, sentenza 17 aprile 2008, n. 978 e Cassazione Civile, sez. III, sentenza 2 settembre 2009, n. 19092 in Altalex Massimario. Cfr. anche la formula “Comparsa di risposta nel giudizio per responsabilità professionale dell’avvocato (2)” tratta da FormularioCivile.it.
Arte. 2237.
Recesso.
Il cliente può recedere dal contratto, rimborsando al prestatore d’opera le spese sostenute e pagando il compenso per l’opera svolta.
Il prestatore d’opera può recedere dal contratto per giusta causa. In tal caso, si tratta di considerare le spese fatte e compensare per l’opera svolta, da determinarsi con un risultato utile che è sia derivato al cliente.
Il recesso del prestatore d’opera è stato esercitato in modo da evitare pregiudizio al cliente.
Cfr. Cassazione Civile, sez. lavoro, sentenza 25 giugno 2007, n. 14702 in Altalex Massimario.
Arte. 2238.
Rinvio.
L’esercizio della professione è l’oggetto del lavoro.
In ogni caso se l’esercita una professione è impiegata come sostituto della politica delle sezioni II, III, IV, del capo I del titolo II.